Per i lavoratori autonomi occasionali i primi 5.000 € annui costituiscono una soglia di esenzione dell’obbligo contributivo. Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera I del TUIR, i redditi da lav. Autonomo occasionale sono fiscalmente classificati come “redditi diversi”. Dispone che l’imponibile sia ricavato per differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese sostenute per la loro produzione. L’imponibile previdenziale è quindi costituito dal compenso lordo erogato dal lavoratore, dedotte eventuali spese addebitate al committente e risultanti dalle fatture.