Stranieri in Italia

Tutte le pratiche necessarie per l’ingresso e la cittadinanza italiana.

Visti di ingresso e permessi di soggiorno

Visto di ingresso

E’ un’autorizzazione per entrare in Italia. I cittadini stranieri possono richiederlo, per soggiorni brevi o lunghi, per motivi di turismo, lavoro (subordinato, stagionale e autonomo), motivi familiari, studio, tirocinio, formazione professionale, cure mediche, motivi religiosi, etc. Esistono due tipologie di visto di ingresso, in base alla durata del soggiorno:

Visto Schengen Uniforme (Vsu), che si applica per transito o brevi soggiorni inferiori a 3 mesi (alcuni Paesi sono esenti dall’obbligo di visto per turismo);

Visto Nazionale (Vn) o per soggiorni di lunga durata, valido per soggiorni superiori ai 3 mesi.

Il visto d’ingresso deve essere richiesto all’autorità consolare italiana del luogo di origine o residenza. 

Permesso di soggiorno

Il permesso di soggiorno è un documento che attesta la regolarità della presenza dello straniero in Italia. Il permesso è rilasciato, su presentazione del visto di ingresso e altri documenti, per motivi di lavoro subordinato, stagionale, autonomo, per ricongiungimento familiare, studio, cure mediche, richiesta di asilo, etc. Il permesso di soggiorno di lunga durata (superiore a 3 mesi) dà diritto a fissare la residenza in Italia, ottenere la carta di identità, usufruire dell’assistenza sanitaria, dell’alloggio, dello studio e di tutta una serie di misure di integrazione sociale a livello locale.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto alla questura competente entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, per soggiorni in Italia superiori a 3 mesi.

Anche ai minori stranieri (0-18 anni) viene rilasciato un permesso di soggiorno elettronico autonomo.

La durata del permesso di soggiorno dipende dal motivo dello stesso, ad esempio dalla durata del rapporto di lavoro o del permesso del familiare che provvede al mantenimento. Il documento è generalmente rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta.

È necessario chiedere il rinnovo del permesso di soggiorno almeno 60 giorni prima della scadenza ed è consentito eccezionalmente fino a 60 giorni dopo.

Ricongiungimento familiare

Lo straniero che possiede il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodoo un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno per lavoro subordinato o autonomo, per studio, asilo, protezione sussidiaria, motivi religiosi o familiari, può chiedere il ricongiungimento familiare con i parenti residenti all’estero.

Per ottenere il ricongiungimento familiare, è necessario avere:

– disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idonietà abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;

– reddito minimo annuo che deve derivare da fonti lecite e non deve essere inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, aumentato della metà dell’importo dello stesso per ogni familiare da ricongiungere.

Per presentare la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare è possibile rivolgersi al patronato, che provvederà all’invio allo Sportello unico per l’immigrazione di competenza. Il nulla osta dovrà poi essere presentato dai familiari all’estero al Consolato italiano competente, per la richiesta del visto di ingresso. 

 

Cittadinanza italiana

Cittadinanza italiana per matrimonio

Il coniuge straniero (o la parte unita civilmente) di cittadino italiano può inoltrare domanda di cittadinanza italiana al prefetto del luogo di residenza in Italia oppure al consolato italiano territorialmente competente, in caso di residenza all’estero. La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata attraverso la registrazione al sito del ministero dell’Interno. E’ richiesto un contributo di 250 €, pagabile tramite bollettino apposito presso tutti gli uffici postali.

I requisiti per fare la domanda di cittadinanza sono:

– dalla data del matrimonio o unione civile, 2 anni di residenza legale nel territorio italiano o 3 anni in caso di residenza all’estero; entrambi i termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;

– non devono sussistere scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza italiana.

– assenza di situazioni penali di rilievo e di impedimenti legati a motivi inerenti la sicurezza della Repubblica;

– conoscenza della lingua italiana (livello B1 del Qcer – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue).

Cittadinanza italina per residenza 

Il cittadino straniero può fare domanda di cittadinanza italiana dopo un periodo di residenza in Italia.

In particolare:

– il cittadino comunitario può presentare domanda dopo 4 anni di residenza in Italia;

– il cittadino non comunitario può presentare domanda dopo 10 anni di residenza in Italia.

La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata attraverso la registrazione al sito del ministero dell’Interno.

È richiesto un contributo di 250 €, pagabile tramite bollettino apposito presso tutti gli uffici postali.

I requisiti per fare la domanda sono:

La cittadinanza è concessa dopo la valutazione dei seguenti requisiti:

  • autosufficienza economica;
  • adempimento degli obblighi fiscali:
  • mancanza di precedenti penali;
  • grado di inserimento socio-culturale in Italia;
  • conoscenza della lingua italiana (livello B1 del Qcer – Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue)

Cittadinanza italiana per servizio alle dipendenze dello Stato italiano

Lo straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni può fare domanda di cittadinanza italiana. Non è richiesto – in questo caso – il requisito della residenza in Italia.

La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata solo per via telematica, attraverso la registrazione al sito del ministero dell’Interno.

È richiesto un contributo di 250 €, pagabile tramite bollettino apposito presso tutti gli uffici postali.

Cittadinanza italiana iure sanguinis

Lo straniero nato e residente all’estero cittadino dello Stato estero per nascita sul territorio, può richiedere la cittadinanza italiana “iure sanguinis”, in quanto discendente di cittadino italiano.

La domanda di cittadinanza italiana può essere presentata all’estero, presso il Consolato italiano nel Paese di residenza; in Italia, presso il Comune di residenza.

Per la domanda in Italia occorre presentare:

  • dichiarazione di presenza in questura entro 8 giorni dall’ingresso in Italia (per regolare soggiorno fino a 3 mesi);
  • richiesta di residenza in Comune, allegando la documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana;
  • domanda di permesso di soggiorno per attesa cittadinanza, per la regolare permanenza in Italia oltre i 3 mesi dall’ingresso, sino all’esito della pratica di riconoscimento della cittadinanza italiana.

I requisiti per fare la domanda sono:

  • dimostrare la discendenza dall’avo italiano (nato in Italia);
  • dimostrare la continuità nella trasmissione della cittadinanza italiana, senza interruzioni, dall’avo fino al richiedente

Cittadinanza italiana per nascita 

Il figlio di cittadini stranieri che è nato in Italia e vi ha risieduto legalmente e continuativamente fino a 18 anni può ottenere la cittadinanza italiana, presentando la domanda, attraverso una dichiarazione resa in Comune, entro i 19 anni di età.

 

Servizi Online

Contattaci sul nostro sito per le tue pratiche direttamente Online

Links utili

Collegamento ai vari siti istituzionali e di informazione sulle tematiche fiscali e normative

Prenota un appuntamento

Prenota online un appuntamento nella nostra sede di San Potito Ultra (AV)